la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La  giunta  regionale  puo'  disporre  l'assunzione  a  tempo
determinato  di  personale  per  profili  professionali  ascritti   a
qualifiche funzionali non superiori alla settima per la realizzazione
di specifici progetti-obiettivo prevvisti  dall'art.  3  della  legge
regionale 9 novembre 1987 n. 32.
   2.  Le assunzioni di cui al primo comma avvengono previa selezione
pubblica tra i candidati in possesso dei requisiti per  l'accesso  al
pubblico impiego.
   3.  Per  assunzioni di personale operaio o appartenente alle prime
quattro qualifiche funzionali trovano  applicazione  le  disposizioni
previste  dall'art.  16  della  legge  28  febbraio  1987 n. 56 e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18  settembre  1987
n. 392 e successive modificazioni e integrazioni.
   4. Per quanto concerne le commissioni giudicatrici si applicano le
disposizioni in vigore.
   5.  Le  assunzioni di cui al primo e terzo comma non possono avere
durata superiore ad un anno prorogabile per  eccezionali  esigenze  a
due;   agli  assunti  verra'  corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale previsto per i dipendenti regionali di pari qualifica.
   6.  Per  la  predisposizione,  la  realizzazione e la verifica dei
progetti  obiettivo   per   i   quali   sono   richieste   specifiche
professionalita'  ascrivibili  a  qualifiche funzionali non inferiori
all'ottava, e non disponibili nei ruoli organici, la Giunta regionale
puo'  conferire  incarichi  di consulenza professionale di durata non
superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due,  ad
esperti qualificati, iscritti negli albi professionali ove istituiti.
   7. Il relativo compenso viene stabilito dalla Giunta regionale nei
limiti  di  spesa  previsti  per  il   finanziamento   dei   progetti
finalizzati  di  cui all'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987
n. 32 cui le assunzioni si riferiscono.
   8. Realizzati i progetti obiettivo di cui al primo comma la Giunta
regionale non puo' costituire nuovi rapporti a tempo determinato  con
gli  stessi  soggetti  se non sia trascorso un tempo di durata doppia
quella del precedente rapporto a tempo determinato.
   In  ogni  caso,  alla  scadenza  dei  contratti  e delle eventuali
proroghe,  il   personale   assunto   da   qualsiasi   rapporto   con
l'amministrazione regionale.
   9.  I progetti finalizzati di cui all'art. 3 della legge regionale
9 novembre 1987 n. 32 dovranno prevedere anche gli  oneri  finanziari
per far fronte alla spesa di cui al presente articolo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 7 luglio 1989
 
                               MAGNANI