la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale puo' disporre l'assunzione a tempo determinato di personale per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo prevvisti dall'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32. 2. Le assunzioni di cui al primo comma avvengono previa selezione pubblica tra i candidati in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 3. Per assunzioni di personale operaio o appartenente alle prime quattro qualifiche funzionali trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 n. 392 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per quanto concerne le commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni in vigore. 5. Le assunzioni di cui al primo e terzo comma non possono avere durata superiore ad un anno prorogabile per eccezionali esigenze a due; agli assunti verra' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti regionali di pari qualifica. 6. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica dei progetti obiettivo per i quali sono richieste specifiche professionalita' ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava, e non disponibili nei ruoli organici, la Giunta regionale puo' conferire incarichi di consulenza professionale di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, ad esperti qualificati, iscritti negli albi professionali ove istituiti. 7. Il relativo compenso viene stabilito dalla Giunta regionale nei limiti di spesa previsti per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 cui le assunzioni si riferiscono. 8. Realizzati i progetti obiettivo di cui al primo comma la Giunta regionale non puo' costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia quella del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto da qualsiasi rapporto con l'amministrazione regionale. 9. I progetti finalizzati di cui all'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 dovranno prevedere anche gli oneri finanziari per far fronte alla spesa di cui al presente articolo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 7 luglio 1989 MAGNANI